Art. 52.
(Sospensione condizionata della pena residua).

      1. In materia di sospensione condizionata della pena residua, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che il condannato alla pena della detenzione ordinaria, che abbia partecipato positivamente al trattamento rieducativo, possa essere ammesso alla sospensione condizionata della pena residua quando il giudice presuma che si asterrà dal commettere ulteriori reati;

          b) prevedere che il condannato possa essere ammesso al beneficio di cui alla lettera a) se abbia scontato almeno due anni e comunque non meno di due terzi della pena inflitta;

          c) prevedere che, nel provvedimento di concessione della sospensione condizionata della pena residua, il giudice indichi le prescrizioni e le misure di controllo e sostegno più idonee al completamento del percorso di reinserimento sociale;

          d) prevedere che la sospensione sia revocata se il condannato, entro un termine da stabilire, commetta un reato della stessa indole ovvero punito con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni;

 

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          e) prevedere che la sospensione sia revocata in caso di grave o reiterata trasgressione alle prescrizioni e alle misure di controllo e sostegno;

          f) prevedere che la pena inflitta al condannato ammesso al beneficio si estingua decorso un tempo pari alla durata della pena residua sospesa.